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Ecobonus 110 per cento, le novità sui decreti attuativi

31/07/2020 Autore: https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2020/07/30/150032-ecobonus-110-per-cento-le-novita-sui-decreti-attuativi

Ancora riflettori accesi sull'ecobonus 110 per cento. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, è intervenuto in audizione, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, sulle disposizioni attuative delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici, previste nel decreto rilancio. Vediamo dunque le novità sul decreto Requisiti tecnici e sul decreto Asseverazioni.

Ecco di seguito l'intervento del ministro Stefano Patuanelli pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

"Grazie Presidente,
grazie per aver dato questa opportunità al Ministero dello Sviluppo economico di approfondire alcuni degli elementi che sono contenuti, in particolare, negli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

Credo che all'interno di un decreto Rilancio che è stato prevalentemente dedicato al ristoro dei danni causati alla nostra economia dal Coronavirus, con alcune ripetizioni delle misure previste nel decreto precedente Cura Italia e altre invece di nuova implementazione. Un impatto importante, parliamo infatti di un decreto da 55 miliardi circa, con molte misure di ristoro e due, tre di prospettiva.

La misura di prospettiva che abbiamo voluto inserire nel decreto Rilancio è proprio il Superbonus, cioè l'aumento per alcune categorie di interventi edilizi delle aliquote di detrazione al 110%.

Non sto ovviamente a ribadire l'importanza dell'essere andati oltre al 100%, proprio perché il meccanismo di cessione del credito porterà a un necessario sconto della cessione. Quindi partire da una aliquota del 110% farà si che anche il meccanismo di sconto garantirà comunque al cliente, al fruitore iniziale del credito di vedere realizzati i lavori nella propria residenza o nel proprio edificio, sostanzialmente in modo gratuito, o con una detrazione in 5 anni o con uno sconto diretto in fattura.

In sede di conversione, i lavori parlamentari hanno nettamente e decisamente migliorato il testo, questo è indiscutibile. Devo quindi ringraziare i colleghi di Camera e Senato, nonché tutte le forze politiche dei due rami del Parlamento per i netti miglioramenti fatti nel testo.

E' evidente che il settore dell'edilizia è un settore trainante per la nostra economia, che è fermo da più di dieci anni e che ha pagato tutte le crisi che questo paese ha avuto negli ultimi quindici anni. Era giusto intervenire e al tal riguardo, prima del lockdown di marzo, ho convocato un tavolo sull'edilizia al Ministero. L'ho voluto fare proprio al MiSE, che non ha una competenza diretta in quanto legata più al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per dare un segnale di attenzione a un comparto che a mio avviso è un comparto industriale del Paese, poiché ha grande capacità di generare ricchezza e soprattutto di distribuirla.

Era quindi necessario intervenire sul quel settore con una norma di sistema e di prospettiva, anche perché abbiamo da raggiungere degli obiettivi legati al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che porta alla richiesta del settore residenziale di un contributo pari a circa il 35% dei risparmi di efficienza energetica al 2030.

Ci siamo trovati quindi a voler predisporre una norma che, da un lato desse una scossa forte alla parte offerta del settore edilizio, dall'altro consentisse a tutti i cittadini di veder realizzata una abitazione dove poter vivere in modo più confortevole con edifici ad alto livello di efficienza energetica.

Abbiamo inserito, inoltre, anche il sismabonus: detrazioni al 110% per i lavori di riqualificazione sismica del comparto edilizio. Ritengo che questi siano tre grandi pilasti che questa norma porta dentro in un contesto che è quello della circolarità dei crediti d'imposta, che riteniamo in questo momento storico essere un valore aggiunto alla misura che stiamo facendo.

Il decreto Rilancio vede l'emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico.

Il primo, il decreto Requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 14 del DL. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Questa è una previsione introdotta dal legislatore nel 2013 che aveva già iniziato a modificare il sistema delle detrazioni fiscali per le agevolazioni e gli interventi edilizi e che delegava il MiSE, di concerto con Mattm, Mit e Mef, alla redazione del cosiddetto decreto requisiti minimi. Decreto che esiste già ma che va ovviamente modificato rispetto alle nuove disposizioni normative contemplate nell’articolo 119.

C'è un secondo decreto che è nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa, il decreto Asseverazioni (comma 13 dell'art.119), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l'Enea.

Il decreto più importante è ovviamente il decreto Requisiti tecnici, la cui bozza di decreto ha subito una significativa accelerazione dell'iter che si è appena conclusa, fermo restando che dopo la firma – che avverrà a breve - occorrerà acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti e poi procedere con la necessaria registrazione presso gli organi di controllo

Questo decreto è mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall'altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l'erogazione delle agevolazioni.

E' chiaro che nel momento in cui la detrazione è al 100%, uno degli elementi critici può essere quello dell'aumento dei costi di realizzazione delle opere. Io credo che intanto dovremmo avere un po' di fiducia anche nei tecnici: i progettisti, i direttori dei lavori penso che sapranno fare comunque il loro lavoro come previsto dall'ordinamento, dall'altro anche i cittadini hanno certamente la necessità di verificare e valutare che ciò che viene fatto a casa loro abbia un giusto rapporto tra qualità e prezzo. Dobbiamo però anche trovare degli strumenti di verifica e l'asseverazione che il tecnico dovrà fare di corrispondenza dei prezzi applicati rispetto ad alcuni parametri è ovviamente un elemento di protezione del sistema che vogliamo inserire.

Il provvedimento definisce in particolare:

  • requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;

  • massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

  • le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'Enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento, oppure in prezzari commerciali;

  • in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezziari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione.

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l'asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Va sottolineato che nell'ultima versione del decreto si è valutato di inserire espressamente l'applicazione dell'incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico dell'edificio.

Per quanto riguarda il decreto Asseverazioni, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), comma 13, dell'articolo 119, del D.L. Rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell'articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

L'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:

  • secondo il modulo tipo di cui all'Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;

  • secondo il modulo tipo di cui all'Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Su questo il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché – posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del cliente – il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d'imposta a stato di avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d'imposta durante l'esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d'imposta maturato al sistema finanziario e quindi avere la liquidità necessaria per fare l'intervento".

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